Statuto

Articolo 1

(Denominazione, sede e durata)

1.1
È costituita l'associazione denominata «ORA!».
1.2
ORA! ha la propria sede legale in Via Fiume 9, Padova (PD). Il trasferimento della sede, anche nell'ambito del medesimo comune, costituisce modifica dello Statuto ed è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 9.8, lettera h). La modifica è adottata nella forma dell'atto pubblico, trasmessa alla Commissione di garanzia ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, e resa pubblica nelle forme di legge.
1.3
La durata di ORA! è illimitata.

Articolo 2

(Simbolo)

2.1
Il simbolo di ORA! è costituito da un logo circolare con al centro, sovrapposti, il nome "ORA!" e, a ciascun lato, tre semicerchi di arco e spessore progressivamente crescenti verso l'esterno, di colore nero su sfondo giallo ed è allegato al presente statuto, di cui forma parte integrante, come Allegato 1.
2.2
Il simbolo di ORA! è utilizzato in conformità al presente Statuto e ne può essere autorizzato l'utilizzo, nella forma allegata o in diverse composizioni e varianti, anche in congiunzione con i simboli di altre associazioni, partiti e movimenti, o articolazioni territoriali di ORA! e commissioni, autorizzate ai sensi degli articoli 2.3 e 10.5, lettera r).
2.3
Qualsiasi decisione relativa all'utilizzo del simbolo è di competenza del Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario. Viene deliberata a maggioranza assoluta dei presenti.
2.4
Le modifiche del simbolo e della denominazione di ORA! sono approvate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con le maggioranze e nelle forme previste dall'articolo 9.8, lettera h).

Articolo 3

(Finalità)

3.1
ORA! è un movimento politico e culturale fondato sui principi di competenza, pragmatismo e trasparenza. ORA! concorre con metodo democratico a determinare la politica nazionale e locale e partecipa alle elezioni europee, nazionali, regionali e locali per promuovere riforme radicali in innovazione, istruzione, immigrazione e stato sociale, ispirandosi alle migliori pratiche internazionali e mettendo al centro il merito, la responsabilità personale e il futuro delle nuove generazioni. Promuove attività di formazione su base nazionale e locale per i propri iscritti.

Articolo 4

(Iscritti)

4.1
L'appartenenza a ORA! è libera e volontaria. Il numero degli iscritti è illimitato.
4.2
Possono aderire a ORA! le persone fisiche che hanno compiuto sedici (16) anni e che siano (i) cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, (ii) cittadini di altri Paesi residenti in Italia, (iii) cittadini italiani residenti all'estero. L'iscrizione dei minori di diciotto anni non attribuisce l'elettorato passivo per le cariche e per gli Organi dell'associazione, ivi compresa quella di Delegato al Congresso.
4.3
L'iscrizione avviene tramite procedura deliberata dal Consiglio Direttivo e predisposta sul sito dell'associazione. L'iscrizione costituisce accettazione espressa (i) del presente Statuto, (ii) dei Fondamenti (All. 2), (iii) del Codice Etico (All. 3) e (iv) del Codice Disciplinare (All. 4), tutti parte integrante del presente Statuto.
4.4
La durata dell'iscrizione è riferita all'anno solare in corso al momento dell'iscrizione. Chi si iscrive a far data dal 1° novembre di ciascun anno sarà considerato iscritto anche per l'intero anno successivo.
4.5
Il Consiglio Direttivo stabilisce, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'ammontare della quota di iscrizione per l'anno di iscrizione successivo.
4.6
L'indirizzo e-mail comunicato all'atto della iscrizione ha valore di domicilio digitale per tutte le attività dell'associazione. Ciascun iscritto è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo eventuali variazioni.
4.7
L'iscrizione è individuale. Ad ogni iscrizione deve corrispondere un documento di identità in corso di validità, un codice fiscale e un solo indirizzo e-mail. L'identità degli iscritti può essere verificata secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il pagamento della quota di iscrizione può avvenire solo con mezzi tracciabili. Non è consentito il pagamento di più di tre (3) quote utilizzando strumenti di pagamento intestati alla medesima persona.
4.8
Si intende non rinnovata l'iscrizione in caso di mancato pagamento della quota entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione, è sempre possibile procedere ad una nuova iscrizione.
4.9
Il mancato rinnovo dell'iscrizione e in ogni caso la perdita per qualsiasi ragione della qualità di iscritto comportano la decadenza dalle cariche eventualmente rivestite all'interno dell'associazione.
4.10
Il Registro degli iscritti è tenuto in forma elettronica ed è custodito presso la sede di ORA! sotto la responsabilità del Segretario, che può delegarne la gestione a uno o più soggetti. I dati personali degli iscritti sono trattati da ORA! nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto previsto dall'informativa pubblicata sul sito dell'associazione.
4.11
ORA! è titolare del trattamento dei dati personali degli iscritti e adotta le misure organizzative e tecniche necessarie a garantirne la protezione. I dati idonei a rivelare l'appartenenza o le opinioni politiche sono trattati per le finalità connesse all'attività associativa, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, e non sono comunicati all'esterno salvo consenso dell'interessato o altra base giuridica idonea. Il Segretario, quale rappresentante legale di ORA!, designa il Responsabile della protezione dei dati.
Il consenso al trattamento non necessario all'esecuzione del rapporto associativo è raccolto distintamente rispetto alla domanda di iscrizione.
4.12
ORA! assicura la trasparenza della propria attività mediante: (a) la pubblicazione, nell'area del sito riservata agli iscritti, delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo di interesse generale, salvo quanto necessario a tutelare la riservatezza, i dati personali e gli interessi dell'associazione; (b) la pubblicazione dello Statuto e dei suoi allegati, dei regolamenti, del rendiconto di esercizio e dei relativi allegati; (c) il diritto di ciascun iscritto di prendere visione degli atti e dei documenti concernenti l'attività dell'associazione, secondo modalità stabilite con regolamento e fatti salvi i limiti necessari alla tutela della riservatezza, dei dati personali, delle esigenze organizzative e degli interessi dell'associazione. Sul diniego di accesso è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia.

Articolo 5

(Diritti e doveri degli iscritti)

5.1
Gli iscritti hanno i seguenti diritti:
  1. partecipare alle attività e agli organi di ORA! secondo quanto previsto dallo Statuto;
  2. partecipare alla formazione dell'indirizzo politico dell'associazione mediante le articolazioni territoriali, in Italia e all'estero, all'elezione dei Delegati al Congresso e presentando mozioni per la discussione al Congresso o in Assemblea;
  3. partecipare all'attuazione dell'indirizzo politico di ORA! avanzando la propria candidatura per gli Organi dell'associazione e la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
  4. essere informati sulle attività e l'andamento dell'associazione;
  5. ricorrere al Collegio di Garanzia e riceverne risposta per controversie o violazioni del presente Statuto o dei regolamenti; o avverso provvedimenti disciplinari che li riguardano;
  6. esercitare i diritti degli interessati previsti dalla disciplina sul trattamento dei dati personali in relazione alle informazioni che li riguardano.
  7. accedere agli atti e ai documenti dell'associazione secondo quanto previsto dall'articolo 4.12.
5.2
Gli iscritti hanno i seguenti doveri:
  1. rispettare il presente Statuto, il Codice Etico, il Codice Disciplinare, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli Organi competenti;
  2. versare tempestivamente la quota di iscrizione;
  3. accettare la competenza del Collegio di Garanzia, nei casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti.
5.3
Tutte le votazioni degli iscritti, siano esse di carattere consultivo o vincolante, avvengono di preferenza attraverso piattaforme per il voto elettronico, in remoto o in presenza. Le piattaforme devono assicurare l'accessibilità a tutti gli iscritti, la sicurezza dei dati, la riservatezza del voto, l'identificazione personale dei votanti e la corretta registrazione dei voti.
Le votazioni si svolgono a scrutinio palese. Si svolgono a scrutinio segreto le votazioni su persone e quelle relative all'irrogazione di sanzioni disciplinari, nonché ogni altra votazione quando lo richieda un quinto dei presenti. Le maggioranze richieste sono quelle stabilite dall'articolo 7.2 e dalle disposizioni speciali del presente Statuto.
5.4
La partecipazione degli iscritti a qualsiasi Organo collegiale cui siano chiamati a far parte non può essere delegata e si attua anche con mezzi telematici che consentano una partecipazione anche in remoto. Tale partecipazione a distanza è consentita alle seguenti condizioni:
  1. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione e tenere votazioni;
  2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  3. che sia consentito ai partecipanti di intervenire nella discussione, partecipare alle votazioni, visionare, ricevere e trasmettere documenti.
5.5
ORA! promuove ad ogni livello l'equa rappresentanza di donne e uomini e si impegna ad assicurare un equilibrio di genere nelle candidature, sia internamente, per i propri Organi, sia esternamente, per le cariche istituzionali.
A tal fine, nella composizione di tutti gli Organi collegiali, in tutte le elezioni interne e nelle liste di candidati a cariche istituzionali, a ciascun genere è riservata una quota non inferiore a un terzo, fatti salvi i requisiti più stringenti imposti dalla legge.
Il Collegio di Garanzia vigila che questo impegno sia reso effettivo verificando, in occasione di tutte le elezioni per gli Organi dell'associazione ovvero per cariche istituzionali, il rispetto della quota di cui al periodo precedente.
5.6
Gli iscritti che ricoprono incarichi all'interno di ORA! svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, salvo le indennità di funzione eventualmente previste dal presente Statuto, nonché i rapporti di lavoro e le prestazioni professionali conferite dal rappresentante legale dell'associazione.

Articolo 6

(Cessazione della qualifica di iscritto)

6.1
La qualifica di iscritto si perde per:
  1. recesso, esercitabile in qualunque momento mediante comunicazione al domicilio digitale della Presidenza; il recesso ha efficacia dal momento in cui la comunicazione viene inviata;
  2. mancato rinnovo dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 4.8;
  3. morte;
  4. perdita dei requisiti di cui all'articolo 4.2;
  5. esclusione.
6.2
L'esclusione è deliberata dal Collegio di Garanzia, su istanza del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10.5, lettera m), nei seguenti casi:
  1. gravi violazioni dello Statuto, del Codice Etico, del Codice Disciplinare o dei regolamenti attuativi;
  2. azioni o comportamenti gravemente contrari agli interessi o ai valori dell'associazione;
  3. condotte che arrechino un danno di rilevante entità al patrimonio o all'immagine di ORA!.
Le fattispecie di cui alle lettere b) e c) sono tipizzate dal Codice Disciplinare, allegato allo statuto come parte integrante dello stesso, che ne stabilisce la correlazione con le singole sanzioni.
6.3
Il procedimento disciplinare è promosso dal Consiglio Direttivo con atto di contestazione scritto, inviato al domicilio digitale dell'iscritto, recante l'indicazione della condotta contestata e delle disposizioni ritenute violate. Entro quindici giorni dal ricevimento l'iscritto può depositare osservazioni e documenti, accedere a tutti gli atti del procedimento, chiedere di essere sentito e farsi assistere da un avvocato o da una persona di propria fiducia. L'audizione, se richiesta, si tiene entro quindici giorni dalla richiesta.
Per gravi motivi il Consiglio Direttivo può disporre, con effetto dalla comunicazione della contestazione, la sospensione cautelare dei diritti associativi. La sospensione è immediatamente trasmessa al Collegio di Garanzia, che la convalida o la revoca entro quindici giorni; in mancanza di convalida perde efficacia. La sospensione cautelare cessa in ogni caso decorsi novanta giorni senza che il procedimento si sia concluso.
6.4
Contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo l'iscritto può ricorrere al Collegio di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione, secondo le procedure previste dal presente Statuto e dal Codice Disciplinare.
6.5
In caso di cessazione della qualifica di iscritto per qualsiasi motivo le somme versate all'associazione non sono rimborsabili.

Articolo 7

(Organi dell’associazione)

7.1
Gli Organi di ORA! sono i seguenti:
  1. il Congresso Nazionale;
  2. l'Assemblea;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Segretario;
  5. il Presidente;
  6. il Tesoriere;
  7. i Coordinatori Locali (Coordinatori Regionali e Coordinatori Esteri);
  8. le Assemblee Locali (Assemblee Regionali e dei Collegi Esteri);
  9. il Collegio Sindacale;
  10. il Collegio di Garanzia.
7.2
Regole comuni degli organi collegiali. Salvo che il presente Statuto disponga diversamente:
  1. la convocazione è trasmessa al domicilio digitale dei componenti con l'indicazione di data, ora, luogo o modalità di collegamento e ordine del giorno redatto da chi presiede l'organo, con preavviso di almeno cinque giorni, ridotto a ventiquattro ore nei casi di urgenza motivata;
  2. l'Organo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto salvo diversa previsione dello statuto;
  3. le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo diversamente previsto dallo statuto, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede;
  4. il voto è sempre personale e non sono ammesse deleghe;
  5. di ogni riunione è redatto verbale, conservato a cura di chi presiede l'organo e accessibile agli iscritti ai sensi dell'articolo 4.12;
  6. il numero dei componenti di ciascun Organo è quello stabilito dal presente Statuto: non sono ammesse cooptazioni e le vacanze sono coperte secondo le ordinarie regole di nomina.

Articolo 8

(Congresso)

8.1
Il Congresso Nazionale discute e approva le piattaforme programmatiche collegate alle mozioni congressuali delle candidature a Segretario ed elegge i componenti dell'Assemblea, il Segretario e il Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento congressuale. Approva mozioni di indirizzo politico ed organizzativo nelle modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Congressuale.
8.2
Il Congresso è convocato ogni tre (3) anni. È inoltre convocato in via straordinaria in caso di: (a) cessazione del mandato del Segretario per qualsiasi motivo; (b) dimissioni o decadenza di più di metà dei componenti del Consiglio Direttivo con diritto di voto, quando non sia più possibile sostituirne i componenti tramite la procedura di cui all'art. 10.3.
8.3
Il Congresso è convocato dal Presidente, con un preavviso di almeno tre (3) mesi rispetto alla scadenza degli Organi in carica, da celebrarsi entro i trenta (30) giorni successivi a tale scadenza. La convocazione è trasmessa via e-mail a tutti gli iscritti e pubblicata sul sito dell'associazione. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente entro tale termine, provvede in via suppletiva il Presidente del Collegio di Garanzia entro dieci giorni, assicurando che tra la data di convocazione e quella del Congresso decorrano non meno di tre mesi e non più di quattro.
Il Congresso straordinario è convocato entro quindici giorni dal verificarsi del presupposto e si celebra non oltre novanta giorni dalla convocazione.
Il Presidente e il Collegio di Garanzia non decadono per effetto della decadenza degli altri Organi prevista dagli articoli 9.8, lettera c), e 10.8; in tali casi restano in carica per il compimento degli atti necessari alla convocazione e allo svolgimento del Congresso e fino alla proclamazione dei nuovi Organi.
8.4
Entro sei mesi prima della scadenza degli Organi in carica il Presidente convoca l'Assemblea per eleggere la Commissione Congresso, composta da cinque componenti eletti a maggioranza assoluta dei presenti, assicurando a ciascun genere non meno di due componenti. Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, un delegato del Presidente, un delegato del Segretario e il Presidente del Collegio di Garanzia.
La Commissione Congresso redige il Regolamento Congressuale entro due mesi dall'elezione; l'Assemblea lo approva entro i quindici giorni successivi e comunque prima della convocazione del Congresso.
I componenti della Commissione Congresso non possono candidarsi a Delegato, Segretario, Presidente o componente del Consiglio Direttivo.
In caso di Congresso straordinario la Commissione Congresso è nominata entro cinque giorni dall'Assemblea; il Regolamento Congressuale è redatto entro quindici giorni e approvato dall'Assemblea.
Il Congresso, all'apertura dei lavori, elegge il proprio Presidente fra i Delegati che non siano candidati a Segretario.
Il Presidente del Congresso ha quale compito principale quello di garantire il corretto svolgimento dell'assise congressuale coadiuvato dai componenti dell'ufficio di presidenza, e il regolamento congressuale delinea i compiti specifici di Direzione e gestione dei lavori, Supervisione delle votazioni, Certificazione degli atti.
Le cariche di presidente dell'assise congressuale e dell'ufficio di Presidenza si esauriscono nel momento in cui il congresso termina. Da quel momento, le redini del partito passano agli organi dirigenti appena eletti o confermati.
8.5
I Delegati sono eletti su base territoriale in ciascuna delle Regioni (ciascuna, un «Collegio Regionale») e nelle circoscrizioni estere previste dalla legge per l'elezione delle Camere (ciascuna, un «Collegio Estero») fatto salvo l'accorpamento alla circoscrizione più vicina previsto dal Regolamento Congressuale nel caso di numero di iscritti inferiore al numero minimo necessario per eleggere un delegato.
8.6
Il numero dei Delegati è determinato in rapporto al numero degli iscritti sulla base di un coefficiente di rappresentanza stabilito dalla Commissione Congresso e approvato dall'Assemblea con il Regolamento Congressuale. Il coefficiente è compreso tra un (1) Delegato ogni trenta (30) iscritti e un (1) Delegato ogni centocinquanta (150) iscritti.
Il numero di delegati assegnati ad un collegio Regionale o Circoscrizione estero non può essere superiore ad un quinto, al fine di assicurare equilibrio e proporzione in considerazione del numero degli iscritti.
I seggi di Delegato nei Collegi Locali non coperti per mancanza di candidati sono attribuiti in modo proporzionale agli iscritti negli altri collegi. Il Regolamento Congressuale disciplina l'attribuzione dei seggi resisi vacanti per rinuncia o decadenza dei Delegati eletti.
8.7
Hanno diritto di voto e possono essere eletti:
  1. nei Collegi Regionali, tutti gli iscritti residenti in quella regione;
  2. nei Collegi Esteri, tutti gli iscritti residenti all'estero in quella circoscrizione o che lo diventino entro tre mesi dal termine per la presentazione della candidatura;
  3. esclusivamente per l'elettorato passivo, per l'elezione di tutte le cariche anche non facenti parte di organi, l'iscritto può scegliere in alternativa alla residenza il domicilio;
  4. l'atto di convocazione del Congresso indica il termine entro il quale occorre essere iscritti per essere ammessi al voto, attivo e passivo.
8.8
Non è ammesso il cumulo delle candidature per le elezioni nel Collegio Regionale e nel Collegio Estero.
8.9
Il Congresso è disciplinato da un Regolamento predisposto dalla Commissione Congresso ai sensi dell'articolo 8.4, approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti e pubblicato sul sito con l'atto di convocazione del Congresso. Il Regolamento Congressuale disciplina, tra l'altro:
  1. il coefficiente di rappresentanza nei limiti di cui all'8.6;
  2. l'accorpamento delle regioni confinanti che non raggiungono il numero di iscritti idoneo ad eleggere un Delegato;
  3. l'attribuzione dei seggi resisi vacanti per rinuncia o decadenza dei Delegati eletti;
  4. le modalità di sottoscrizione delle liste collegate alle candidature di segretario, Consiglio Direttivo e Assemblea;
  5. le modalità di composizione delle liste per le elezioni degli organi dell'associazione;
  6. tempi e modalità per la presentazione delle candidature e delle liste, favorendo ove possibile un'equa rappresentanza di genere e assicurando la quota di cui all'articolo 5.5;
  7. le modalità di svolgimento dell'elezione nei Collegi Locali;
  8. tempi e modalità di presentazione delle candidature a Segretario, componenti direttivo e a componente dell'Assemblea, inclusi i requisiti, assicurando la quota di genere di cui all'articolo 5.5;
  9. le modalità per assicurare agli iscritti il diritto di conoscere le candidature in tempi ragionevoli;
  10. modalità di presentazione, discussione e votazione delle mozioni di indirizzo politico e organizzativo e dei documenti politici;
  11. i requisiti e le modalità di elezione del Segretario, fatta salva l'elezione per acclamazione;
  12. le modalità di elezione, tra i Delegati, dei componenti elettivi dell'Assemblea, nel rispetto dell'articolo 9.3, terzo comma;
  13. le modalità di elezione, tra i Delegati, dei componenti del Consiglio Direttivo;
  14. il principio del voto personale di ciascun Delegato;
  15. l'impegno della Commissione Congresso e dei Coordinatori Locali a facilitare incontri di presentazione dei candidati;
  16. le modalità di presentazione dei candidati agli iscritti;
  17. le deroghe al requisito di residenza per il voto passivo ai sensi dell'articolo 8.7;
  18. i tempi e le modalità per la richiesta di parere interpretativo al Collegio di Garanzia ai sensi dell'articolo 8.10.
  19. il numero di sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle candidature dal 3% al 5% degli iscritti
  20. le modalità per assicurare la quota di genere di cui all'articolo 5.5, tenuto conto della distribuzione territoriale delle candidature
  21. le modalità di espressione del voto di preferenza nelle elezioni dei Delegati, dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
  22. le modalità di svolgimento del Congresso e i compiti del Presidente del Congresso nella direzione dei lavori, del dibattito e delle votazioni
8.10
Una volta convocato il Congresso, tutte le interpretazioni o integrazioni al Regolamento Congressuale spettano in via esclusiva al Collegio di Garanzia, che deve dirimere eventuali controversie entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza.
8.11
Il Congresso si conclude con l'elezione dell'Assemblea, del Segretario e del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

(Assemblea)

9.1
L'Assemblea è organo collegiale dell'associazione e dura in carica tre (3) anni.
9.2
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, eletto con le modalità previste dall'Articolo 11.2.
9.3
L'Assemblea è composta da cento (100) componenti eletti dal Congresso tra i Delegati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Congressuale, e dai seguenti componenti di diritto: (a) il Presidente; (b) il Segretario; (c) i Coordinatori Locali dei Collegi Locali costituiti alla data di convocazione del Congresso.
A ciascun genere è riservata una quota non inferiore a un terzo dei componenti eletti.
Il Regolamento Congressuale assicura che i componenti eletti riflettano il grado di rappresentatività delle mozioni e delle candidature presentate in Congresso. A tal fine, alle posizioni che abbiano conseguito in Congresso almeno il cinque per cento dei voti è riservata una quota di seggi proporzionale ai voti ottenuti nel massimo di 40 componenti sui 100 eletti.
Si aggiungono, senza diritto di voto, il Tesoriere, i componenti del Consiglio Direttivo che non siano componenti dell'Assemblea e i componenti del Collegio di Garanzia.
9.4
Ciascun componente dell'Assemblea deve esercitare il proprio diritto di voto personalmente, non sono ammesse deleghe. Se un componente dell'Assemblea viene meno per qualsiasi motivo, è sostituito dal primo non eletto, che resta in carica fino alla scadenza dell'intera Assemblea. In mancanza di non eletti, il membro venuto meno non è sostituito ed il numero dei componenti eletti dell'Assemblea si riduce di conseguenza.
9.5
In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo (1/3) dei suoi componenti con diritto di voto. Se non indicato altrimenti nel presente Statuto, si applica l'articolo 7.2.
9.6
Nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto di voto e/o di partecipazione di uno o più componenti dell'Assemblea, queste vengono devolute al Collegio di Garanzia, il quale, assunte le necessarie informazioni, provvede a pronunciarsi in tempo utile a garantire l'esercizio del voto, con deliberazione, motivata in modo sintetico.
9.7
L'Assemblea si riunisce almeno due (2) volte all'anno, di cui una per l'approvazione del rendiconto economico-patrimoniale, nonché quando se ne ravvisi la necessità da parte del Presidente. L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta motivata del Segretario ovvero di almeno 25 dei suoi componenti aventi diritto di voto.
9.8
L'Assemblea ha le seguenti competenze:
  1. elegge il Presidente, che assume anche la funzione di Presidente dell'Associazione, con le modalità previste dall'Articolo 11.2;
  2. su mozione motivata di almeno venticinque (25) dei suoi componenti, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto, può sfiduciare il Segretario. L'approvazione comporta la decadenza del Segretario, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e la convocazione del Congresso straordinario;
  3. il Consiglio Direttivo resta in carica in regime di prorogatio ai sensi dell'articolo 10.8. Il Presidente, che non decade ai sensi dell'articolo 11.3, provvede a convocare il Congresso straordinario nei termini di cui all'articolo 8.3; l'Assemblea resta in carica in regime di prorogatio ai fini dell'elezione della Commissione Congresso e dell'approvazione del Regolamento Congressuale;
  4. su proposta del Presidente, nomina, tra gli iscritti, sette (7) membri effettivi e due (2) supplenti del Collegio di Garanzia, assicurando a ciascun genere una quota non inferiore a un terzo;
  5. approva il rendiconto di esercizio e il bilancio preventivo, predisposti dal Tesoriere e adottati come proposta dal Consiglio Direttivo;
  6. nomina e revoca il Tesoriere, su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 13.1;
  7. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le modificazioni dello Statuto e dei suoi allegati;
  8. elegge la Commissione Congresso e approva, su proposta di questa, il Regolamento Congressuale a maggioranza assoluta dei presenti;
  9. delibera sulle modificazioni dello Statuto e dei suoi allegati, della denominazione, del simbolo e della sede dell'associazione. In questo caso, sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto;
  10. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio. In questo caso, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei suoi componenti e la delibera è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti. L'Assemblea nomina altresì il liquidatore con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  11. svolge funzioni consultive nei confronti del Segretario, il quale è tenuto a riferire all'Assemblea con cadenza almeno semestrale sull'andamento dell'associazione e sui temi politici affrontati dalla Segreteria e dal Consiglio Direttivo; in tale sede l'Assemblea delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, mozioni non vincolanti, fatto comunque salvo il potere di sfiduciare il Segretario.
9.9
L'Assemblea adotta un Regolamento per il proprio funzionamento e l'organizzazione dei propri lavori, approvato a maggioranza assoluta dei presenti e pubblicato nell'area del sito riservata agli iscritti.
Il Regolamento dell'Assemblea disciplina, nel rispetto dell'articolo 7.2: a) le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni, anche per via telematica, e la possibilità di condurre le votazioni su un periodo di più giorni; b) le modalità di verifica del numero legale e di validità delle votazioni; c) le modalità di presentazione e discussione delle mozioni; d) i casi e le modalità della richiesta di scrutinio segreto ai sensi dell'articolo 5.3.
I regolamenti approvati dall'Assemblea sono pubblicati sul sito nell'area riservata agli iscritti.

Articolo 10

(Consiglio Direttivo)

10.1
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e concorre con il segretario ad esercitare i poteri per l'attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi generali stabiliti dal Congresso e per l'adozione delle iniziative politiche necessarie o utili per il perseguimento delle finalità dell'associazione.
Gli atti di indirizzo politico e le deliberazioni che impegnano l'associazione verso l'esterno sono adottati dal Consiglio Direttivo su proposta del Segretario, fatto salvo il potere di urgenza di cui all'articolo 12.9.
10.2
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Segretario ed è composto da venticinque (25) componenti eletti dal Congresso tra i Delegati, assicurando alle minoranze un quinto dei componenti e a ciascun genere una quota non inferiore a un terzo.
Non sono ammesse cooptazioni; le vacanze sono coperte ai sensi dell'articolo 10.3.
Partecipano alle riunioni, con diritto di parola e senza diritto di voto: il Presidente, il Tesoriere e gli iscritti a ORA! che ricoprano la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o di sindaco di comune capoluogo di provincia, eletti nelle liste o con il sostegno esplicito di ORA!.
Il Segretario può inoltre invitare, a partecipare alle riunioni, con il solo diritto di parola, ogni altra persona di cui ritenga utile la partecipazione in relazione agli argomenti all'ordine del giorno o in rappresentanza di gruppi, movimenti o associazioni che collaborano con ORA!.
10.3
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei componenti eletti, il Consiglio Direttivo viene integrato automaticamente mediante l'inserimento del primo dei non eletti, che resta in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo. In caso di impossibilità di sostituzione, il componente venuto meno non è sostituito e il numero dei componenti eletti del Consiglio Direttivo si riduce di conseguenza, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 10.8.
10.4
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni e decade contestualmente al Segretario, quale che ne sia la ragione, salvo quanto previsto dall'articolo 10.8 in ordine alla prorogatio.
10.5
Rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia espressamente attribuito dallo Statuto ad altro Organo dell'associazione. In particolare, il Consiglio Direttivo:
  1. assume, di concerto con il Segretario, le decisioni politiche e adotta le iniziative ritenute opportune, incluse quelle relative alle alleanze politiche e alla partecipazione alle elezioni;
  2. può, su richiesta del Segretario, consultare gli iscritti su tematiche politiche, attraverso consultazioni per via telematica;
  3. valuta e seleziona le candidature e approva le liste elettorali europee, nazionali, regionali e locali secondo la procedura di cui all'articolo 16.7, nel rispetto della quota di genere di cui all'articolo 5.5 e delle normative applicabili;
  4. propone all'Assemblea la nomina e la revoca del Tesoriere, tra gli iscritti in possesso di comprovati requisiti di onorabilità e di adeguata professionalità nella materia;
  5. su proposta del Segretario, nomina tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti del Collegio Sindacale, assicurando a ciascun genere una quota non inferiore a un terzo;
  6. adotta, quale proposta da sottoporre all'Assemblea, il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio predisposti dal Tesoriere, con i relativi allegati;
  7. stabilisce la ripartizione delle risorse destinate alle articolazioni territoriali ai sensi dell'articolo 18.9 e le regole finanziarie e di gestione che esse devono applicare;
  8. assicura una quota pari almeno al dieci per cento delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, a iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica;
  9. dispone la sospensione e il commissariamento degli Organi delle articolazioni territoriali ai sensi dell'articolo 18.8;
  10. delibera gli incarichi di consulenze, incarichi professionali, prestazioni professionali e altre prestazioni professionali di importo superiore a 10.000 euro annui, su proposta del Segretario;
  11. sottopone al Collegio di Garanzia la risoluzione delle controversie con un iscritto;
  12. delibera i provvedimenti disciplinari di richiamo scritto e di censura, secondo le procedure del Codice Disciplinare;
  13. promuove davanti al Collegio di Garanzia il procedimento per la sospensione e per l'esclusione dell'iscritto, secondo le procedure del Codice Disciplinare;
  14. dispone la sospensione cautelare nei casi di motivata urgenza previsti dall'articolo 6.3;
  15. stabilisce l'ammontare della quota di iscrizione e le modalità di raccolta ai sensi dell'articolo 4.5;
  16. assiste il Segretario in relazione a ogni decisione relativa al personale dipendente, confermando la retribuzione proposta;
  17. adotta i regolamenti interni relativi al funzionamento e all'organizzazione dell'associazione;
  18. autorizza, su proposta del Segretario, l'utilizzo del simbolo ai sensi dell'articolo 2.3;
  19. delibera le modalità di attribuzione dei rimborsi spese ai sensi dell'articolo 5.6.
10.6
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario di propria iniziativa almeno quattro (4) volte all'anno, o su richiesta motivata di 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto. La convocazione deve essere trasmessa via e-mail a tutti i membri del Consiglio Direttivo o con altra modalità che ne assicuri la ricezione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché, con un preavviso di almeno cinque (5) giorni, senza computare nel termine il giorno della convocazione, salvo casi di estrema urgenza, nei quali la convocazione può avvenire anche nello stesso giorno, con un preavviso di almeno sei (6) ore.
10.7
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri con diritto di voto. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Segretario.
10.8
Il venir meno senza possibilità di sostituzione di più di metà dei componenti del Consiglio Direttivo con diritto di voto, o le dimissioni del Segretario, comportano la decadenza del Segretario, dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo, sebbene decaduto, resta in carica in regime di prorogatio per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo organo e comunque non oltre quattro mesi dalla decadenza.
Il Collegio di Garanzia non decade e provvede alla convocazione del Congresso straordinario ai sensi dell'articolo 8.3.

Articolo 11

(Presidente)

11.1
Il Presidente garantisce il rispetto dello Statuto e il regolare funzionamento degli Organi e l'equilibrato svolgimento dell'attività dell'associazione. Il Presidente non esercita funzioni esecutive.
11.2
Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra tutti gli iscritti. Qualora, nel caso di più candidati, nessuno di essi abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei membri dell'Assemblea, si procede immediatamente ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due (2) candidati più votati. Al ballottaggio è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
11.3
Il Presidente resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea che lo ha eletto e può essere revocato anticipatamente con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea stessa. Con la stessa delibera l'Assemblea nomina il sostituto che resta in carica per la durata residua del mandato dell'Assemblea che lo ha eletto.
Il Presidente non decade per effetto della decadenza dell'Assemblea nei casi previsti dagli articoli 9.8, lettera c), e 10.8; in tali casi resta in carica, per i soli atti necessari alla convocazione e allo svolgimento del Congresso, fino alla proclamazione dei nuovi Organi.
11.4
Il Presidente convoca il Congresso, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, ne definisce l'ordine del giorno e sovrintende all'attuazione delle delibere adottate. Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dallo Statuto o dai regolamenti adottati dagli organi dell'associazione. Nomina un Vicepresidente vicario che ne eserciti le attribuzioni in caso di suo impedimento temporaneo e può delegare a qualsiasi iscritto il compimento di singoli atti.

Articolo 12

(Segretario, Segreteria)

12.1
Il Segretario rappresenta l'associazione e ne decide l'indirizzo politico nell'ambito della piattaforma programmatica deliberata dal Congresso, e la attua in concorso con il Direttivo. È responsabile dell'azione politica di ORA! e la rappresenta nei rapporti con le altre forze politiche.
12.2
La rappresentanza legale di ORA!, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta in via esclusiva al Segretario. Il Segretario esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione di conti correnti e il compimento di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione, comprese quelle relative a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici. Il Segretario può nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di categorie di atti rientranti nei suoi poteri e delegare al Tesoriere i poteri di firma indicati nell'articolo 13.4.
12.3
Il Segretario è eletto dal Congresso, tra tutti gli iscritti. Qualora, nel caso di più di due candidati, nessuno consegua nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei Delegati, si procede immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati. Se i candidati sono due e nessuno consegue la maggioranza assoluta dei Delegati, si procede immediatamente a una seconda votazione nella quale è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
12.4
Il Segretario dura in carica tre (3) anni e può essere revocato anticipatamente attraverso mozione di sfiducia dell'Assemblea con le modalità previste dall'Articolo 9.8(b).
12.5
Il Segretario si avvale del supporto politico e organizzativo della Segreteria, che si compone di non più di dieci (10) membri designati dal Segretario stesso, che li può revocare in qualsiasi momento. La Segreteria ha funzioni di organizzazione e supporto e assiste il Segretario nell'esecuzione del mandato. Il Segretario può attribuire ai componenti della Segreteria specifiche responsabilità inerenti all'andamento e alla gestione dell'associazione. Ai membri designati dal Segretario, si aggiunge di diritto il Tesoriere. Contestualmente alla nomina della Segreteria il Segretario nomina, fra i suoi componenti, un Vicesegretario, che ne esercita le funzioni nei casi previsti dall'articolo 12.10.
12.6
Le riunioni della Segreteria sono convocate dal Segretario e si svolgono con la frequenza e secondo le modalità da questo stabilite.
12.7
Della nomina della Segreteria è data tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo. Lo stesso in caso di revoca dei componenti.
12.8
Il Segretario è responsabile dei nomi a dominio e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale dell'associazione, incluso il simbolo, e ne cura l'utilizzo in conformità alle determinazioni del Consiglio Direttivo, anche ai fini della presentazione delle liste. In caso di sfiducia del Segretario o di suo impedimento, la gestione del simbolo, ai soli fini della presentazione delle liste nelle tornate elettorali, è affidata al Presidente, che vi provvede in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
12.9
Il Segretario, in caso di necessità e urgenza, compie gli atti indifferibili di competenza di altri Organi nell'interesse dell'associazione, sottoponendoli per la ratifica al Consiglio Direttivo o al diverso Organo competente non oltre sette (7) giorni dalla loro esecuzione.
12.10
In caso di impedimento del Segretario che si protragga oltre trenta (30) giorni, ovvero di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, le sue funzioni sono esercitate dal Vicesegretario o, in mancanza, dal Presidente fino al termine dell'impedimento o all'elezione di un nuovo Segretario. La rappresentanza legale è esercitata dal supplente per il solo periodo della supplenza.

Articolo 13

(Tesoriere)

13.1
Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, tra gli iscritti in possesso di comprovati requisiti di onorabilità e di adeguata professionalità in materia. L'incarico ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può revocarlo anticipatamente con deliberazione motivata assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
13.2
Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'associazione a tutti i fini di legge.
13.3
Il Tesoriere cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'associazione, secondo criteri di trasparenza e correttezza delle operazioni eseguite, nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi di contabilità nonché di criteri di prudenza, proporzionalità e attinenza delle spese all'attività dell'associazione stessa;
tiene e aggiorna i libri contabili, predispone annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio, con i relativi allegati previsti dalla legislazione vigente, e li trasmette al Consiglio Direttivo, che li adotta come proposta da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 9.8, lettera e);
trasmette al Consiglio Direttivo su base semestrale una relazione sull'andamento dell'associazione, e l'eventuale scostamento con il bilancio preventivo.
Il Tesoriere può redigere, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, un regolamento economico e finanziario che disciplini le modalità operative-amministrativo-contabili dei processi.
13.4
Il Tesoriere non ha la rappresentanza legale dell'associazione. Su delega del Segretario, al Tesoriere sono attribuiti i seguenti poteri di firma: (a) l'esecuzione di pagamenti e incassi; (b) la gestione ordinaria dei conti correnti già aperti; (c) la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, contributive e previdenziali; (d) la sottoscrizione delle richieste, delle rendicontazioni e delle dichiarazioni relative a contributi, benefici e finanziamenti pubblici; (e) la sottoscrizione della corrispondenza inerente alla gestione contabile e amministrativa. Ogni atto eccedente tali limiti è sottoscritto dal Segretario.
13.5
Nell'assolvimento delle sue funzioni il Tesoriere può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, previdenziale, fiscale e altro. I relativi incarichi consulenze, incarichi professionali, prestazioni professionali e altre prestazioni professionali sono conferiti dal Segretario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'articolo 10.5, lettera j), il quale concorda i compensi pertinenti, fermo il potere di revoca del Consiglio Direttivo.

Articolo 14

(Collegio Sindacale, Sindaco, Controllo contabile)

14.1
Su proposta del Segretario il Consiglio Direttivo nomina un Collegio Sindacale composto di tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, assicurando a ciascun genere una quota non inferiore a un terzo. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, sono scelti fra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili o negli albi delle professioni economiche o giuridiche, oppure tra professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. La loro carica, se iscritti, è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'associazione.
14.2
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione, e ha i poteri previsti dall'art. 2403-bis del Codice civile in quanto compatibili.
14.3
Il Collegio Sindacale elegge tra i suoi membri il suo Presidente. Il Collegio Sindacale decide a maggioranza dei suoi componenti. I sindaci restano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. In caso di cessazione dalla carica di un componente del Collegio Sindacale gli subentra un supplente. Nel caso in cui venga meno un numero di componenti del Collegio Sindacale tale che non sia possibile comporre un collegio di tre sindaci, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Collegio Sindacale composto come al punto 14.1 di questo Articolo 14 e in carica sino alla data di scadenza degli altri Organi dell'associazione. Le dimissioni dei sindaci sono efficaci alla data di nomina dei loro sostituti.
14.4
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di decidere che le funzioni del Collegio Sindacale siano esercitate da un Sindaco unico al quale si applicano tutte le regole di cui ai precedenti punti di questo articolo 14. Qualora opti per un Sindaco unico, il Consiglio Direttivo nomina anche un Sindaco supplente.
14.5
Una società di revisione, iscritta nell'apposito registro, o un Revisore iscritto all'albo verifica nel corso dell'esercizio: la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio con le risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità di questi rispetto alle norme che li disciplinano. La società di revisione, o il revisore contabile in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia. La società di revisione o il Revisore contabile viene scelta dal Consiglio Direttivo con un mandato di durata pari a quella del Collegio Sindacale o del Sindaco unico in carica e con le medesime limitazioni quanto al numero di mandati.

Articolo 15

(Collegio di garanzia)

15.1
Su proposta del Presidente l'Assemblea nomina, tra tutti gli iscritti, il Collegio di Garanzia composto da sette (7) membri effettivi e due (2) supplenti, aventi particolare esperienza politica, amministrativa o giuridica, assicurando a ciascun genere una quota non inferiore a un terzo. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'associazione e con la qualità di componente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
15.2
Il Collegio di Garanzia è l'organo di garanzia interno di ORA! ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, e ha il compito di giudicare delle controversie fra l'associazione e singoli iscritti, fra gli iscritti in relazione alle vicende associative, fra Organi diversi e fra iscritti e singoli Organi, e in generale circa il rispetto e l'interpretazione del presente Statuto, del Codice Etico, del Codice Disciplinare e dei regolamenti.
15.3
I membri del Collegio di Garanzia durano in carica tre (3) anni, fino alla scadenza dell'Assemblea che li ha nominati, e sono rieleggibili una sola volta. Possono essere revocati soltanto per giusta causa, con deliberazione motivata dell'Assemblea assunta a maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto. Non decadono nei casi previsti dagli articoli 9.8, lettera c), e 10.8.
15.4
Il Collegio di Garanzia elegge tra i suoi membri il suo Presidente ("Presidente del Collegio di Garanzia") e decide a maggioranza dei suoi membri. Il Collegio di Garanzia delibera sulle controversie di cui all'Articolo 15.2; sul rispetto da parte degli iscritti dello Statuto, del Codice Etico, del Codice Disciplinare e dei regolamenti; sulla conformità allo Statuto di deliberazioni, atti e comportamenti degli Organi dell'associazione; sulle proposte di misure disciplinari avanzate dal Consiglio Direttivo; sui ricorsi presentati contro le decisioni di revoca e commissariamento degli organi territoriali, adottate dal Consiglio Direttivo stesso. In occasione delle riunioni del Congresso e dell'Assemblea, il Collegio di Garanzia verifica la corrispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti, ivi compreso il rispetto della quota di genere di cui all'articolo 5.5, e dichiara inammissibili le candidature e le liste non conformi.
15.5
La procedura di fronte al Collegio di Garanzia è disciplinata dal Codice Disciplinare.
Ogni regolamento ulteriore che preveda nuove procedure o norme disciplinari deve essere approvato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.
In nessun caso il Collegio di Garanzia può deliberare una sanzione disciplinare o convalidare una sospensione cautelare in una composizione inferiore a tre membri.
In primo grado il Collegio di Garanzia giudica in composizione di tre membri sorteggiati fra i sette effettivi; in caso di indisponibilità si sorteggiano i supplenti. In nessun caso il Collegio può deliberare una sanzione disciplinare o convalidare una sospensione cautelare in composizione inferiore a tre membri.
Il procedimento è disciplinato dal Codice Disciplinare, allegato al presente Statuto (All. 4) di cui forma parte integrante, e assicura in ogni caso: (a) la preventiva contestazione scritta dell'addebito, con l'indicazione della condotta contestata e delle disposizioni ritenute violate; (b) un termine di quindici giorni per il deposito delle difese; (c) l'accesso a tutti gli atti del procedimento; (d) la facoltà dell'interessato di farsi assistere da persona di propria fiducia; (e) l'audizione dell'interessato, se richiesta; (f) la decisione motivata entro novanta giorni dalla contestazione.
Il ricorso dell'iscritto è proposto con memoria scritta indirizzata al Presidente del Collegio di Garanzia.
15.6
Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari sono:
  1. il richiamo scritto e la censura, irrogati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10.5, lettera l);
  2. la sospensione da un (1) mese a due (2) anni, irrogata dal Collegio di Garanzia, che comporta la decadenza da qualsiasi carica nell'associazione; la sostituzione del componente così decaduto è sospesa fino alla deliberazione definitiva e comunque non oltre centoventi giorni;
  3. l'espulsione, irrogata dal Collegio di Garanzia.
Le sanzioni sono applicate secondo il principio di tipicità e in proporzione alla gravità della condotta, secondo la correlazione stabilita dal Codice Disciplinare.
15.7
Contro la decisione dell'espulsione e/o della sospensione è ammesso appello entro trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio di Garanzia in composizione di tre membri sorteggiati fra quelli che non hanno partecipato al giudizio di primo grado.
Contro il richiamo scritto e la censura irrogati dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia, che decide in composizione di primo grado.
Nel giudizio di appello sono assicurate all'iscritto le medesime garanzie previste per il primo grado dallo Statuto, dal Codice Etico e dal Codice Disciplinare. L'appello non sospende l'esecuzione della sanzione, salvo diversa decisione del collegio d'appello.
15.8
Gli iscritti espulsi possono essere riammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Collegio di Garanzia, non prima di due anni dall'esecutività del provvedimento di espulsione.

Articolo 16

(Principi generali per candidature ed incarichi)

16.1
È richiesta la maggiore età per fare parte degli Organi dell'associazione, ivi compresa la carica di Delegato al Congresso.
16.2
Le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici non possono contestualmente avanzare la propria candidatura per gli Organi dell'associazione o essere candidati nelle liste di ORA! a cariche istituzionali. Non possono altresì ricoprire cariche negli Organi dell'associazione né essere candidati nelle liste nazionali di ORA! per cariche istituzionali coloro che, nei due (2) anni precedenti alla presentazione delle candidature, abbiano ricoperto una carica istituzionale elettiva ottenuta tramite liste diverse da quelle di ORA!. Fatti salvi gli accordi tra partiti approvati a norma di statuto. Deroghe individuali a questa regola possono essere proposte dal Segretario per approvazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con diritto di voto. Il Regolamento Congressuale, un regolamento del Consiglio Direttivo e il Regolamento dell'Assemblea possono stabilire ulteriori requisiti di eleggibilità alle cariche direttive dell'associazione, incluso l'effettivo collegamento con l'articolazione territoriale di riferimento.
16.3
Tutti gli iscritti candidati nelle liste di ORA! a cariche istituzionali, a qualsiasi livello, devono dichiarare di essere candidabili secondo le condizioni previste dal "Codice di autoregolamentazione delle candidature" approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia o le più strette condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero specifiche disposizioni di legge. Il Consiglio Direttivo stabilisce con apposito regolamento le ulteriori cause di incandidabilità e/o incompatibilità nel rispetto dei criteri di genere stabiliti dall'articolo 5.5 o dell'effettivo collegamento con l'articolazione territoriale di riferimento.
16.4
Le proposte di candidatura sono pubblicate almeno quindici giorni prima della presentazione formale delle liste; le segnalazioni degli iscritti sono trasmesse al Collegio di Garanzia, che si pronuncia entro sette giorni.
16.5
Il personale dipendente dell'associazione, quand'anche iscritto a ORA!, non può assumere incarichi consulenze, incarichi professionali, prestazioni professionali e altre prestazioni professionali all'interno della stessa né può essere da questa candidato a qualsiasi carica istituzionale. Il divieto di assumere incarichi o essere candidato cessa dopo un (1) anno dal giorno di ricezione dell'ultima retribuzione.
16.6
Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 5.7, il Segretario, i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti della Segreteria non possono ricevere compensi ad altro titolo dall'associazione e devono, a pena di decadenza dall'incarico, fare in modo che eventuali contratti in essere con l'associazione al momento della nomina cessino entro trenta (30) giorni.
16.7
Selezione delle candidature (nuovo). Le candidature alle elezioni per il Parlamento europeo, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, per i Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i Consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma, sono selezionate secondo la seguente procedura: (a) il Consiglio Direttivo pubblica un avviso indicante i requisiti, i criteri di valutazione e il termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle manifestazioni di intento; (b) può presentare manifestazione di intento ogni iscritto in possesso dei requisiti; (c) per le cariche regionali e locali il Coordinatore Locale competente esprime parere motivato; (d) il Consiglio Direttivo valuta comparativamente le manifestazioni pervenute e delibera con atto motivato, nel rispetto della quota di genere di cui all'articolo 5.5; (e) l'elenco dei candidati è pubblicato ai sensi dell'articolo 16.4. Il Consiglio Direttivo può disporre che la selezione avvenga mediante consultazione degli iscritti del territorio interessato.

Articolo 17

(Dovere degli eletti)

17.1
Gli eletti o nominati a qualsiasi carica pubblica retribuita hanno il dovere di contribuire al finanziamento dell'associazione versando alla stessa una quota dell'indennità o degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta nella misura, non superiore al dieci per cento dell'indennità netta, stabilita dal Consiglio Direttivo prima della presentazione delle liste e valevole per l'intera durata del mandato, e perdono il diritto all'indennità eventualmente assegnata loro ai sensi dell'articolo 5.7.

Articolo 18

(Articolazioni Regionali e Circoscrizioni Estere)

18.1
Gli iscritti di ogni Collegio Locale eletti Delegati compongono l'Assemblea Locale ("Assemblea Regionale"; "Assemblea del Collegio Estero"). Ciascun Collegio Locale elegge il proprio Coordinatore ("Coordinatore Regionale"; "Coordinatore Estero").
L'Assemblea Locale dura in carica tre anni, fino alla celebrazione del Congresso successivo.
18.2
La composizione, il funzionamento e le attribuzioni dell'Assemblea Regionale, l'ulteriore organizzazione territoriale locale, su base provinciale o cittadina o circoscrizionale, e le regole di istituzione e funzionamento di dette articolazioni territoriali, sono definiti da un regolamento che disciplina anche gli ulteriori aspetti relativi al funzionamento del Collegio Regionale e dei suoi organi ("Regolamento Regionale"). La composizione, il funzionamento e le attribuzioni dell'Assemblea Regionale, l'ulteriore organizzazione territoriale locale, su base di singola nazione o regione o città estera, e le regole di istituzione e funzionamento di dette articolazioni territoriali, sono definiti da un regolamento che disciplina anche gli ulteriori aspetti relativi al funzionamento del Collegio Estero e dei suoi organi ("Regolamento Estero").
18.3
Il Regolamento Regionale e il Regolamento Estero sono predisposti ed emanati dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla costituzione del Collegio Locale. L'eventuale mancata adozione non pregiudica il diritto degli iscritti del Collegio di eleggere i propri Delegati al Congresso né gli altri diritti previsti dal presente Statuto.
18.4
L'Assemblea Locale, nell'ambito degli indirizzi politici definiti a livello centrale dagli Organi dell'associazione, determina la linea politica a livello locale e regionale, nonché, di concerto con il Segretario, il posizionamento di ORA! nelle competizioni elettorali locali e regionali.
18.5
Alla Assemblea Locale spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti dal presente Statuto per l'Assemblea e il Consiglio Direttivo in quanto applicabili, avuto riguardo a quanto previsto nel Regolamento Regionale o nel Regolamento Estero. Al Coordinatore Locale spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti per il Presidente e il Segretario in quanto applicabili, esclusa in ogni caso la rappresentanza legale dell'associazione e ogni potere di disposizione sul patrimonio, sul simbolo e sulla denominazione.
18.6
Il Coordinatore Regionale propone le candidature alle cariche istituzionali relative ai Consigli delle Regioni e delle Province autonome, ai Consigli comunali, agli organismi sovracomunali e di zona, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma al Consiglio Direttivo, secondo la procedura di cui all'articolo 16.7, il quale le potrà ratificare o respingere con atto motivato.
18.7
Gli iscritti dei Collegi Locali nei quali sono residenti almeno venticinque (25) Iscritti e non è presente un Coordinatore Locale possono chiedere che il Consiglio Direttivo nomini un Coordinatore Locale provvisorio e provveda all'adozione di un Regolamento Regionale o Estero. Il Consiglio Direttivo provvede entro sessanta giorni dalla richiesta. La relativa richiesta deve essere avanzata da almeno cinque (5) iscritti residenti in quel Collegio Locale. Nei tre mesi successivi alla nomina, il Coordinatore Locale provvisorio organizza le elezioni per il Coordinatore Locale e i componenti dell'Assemblea Locale. I risultati delle elezioni sono proclamati dal Consiglio Direttivo.
18.8
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario, può disporre la sospensione degli Organi dei Collegi Locali per un periodo non superiore a sei mesi, nominando un commissario che ne eserciti le funzioni, nei seguenti casi:
  1. perdurante impossibilità di funzionamento degli organi;
  2. gravi irregolarità nelle procedure di iscrizione o violazione dello Statuto, del Codice Etico, del Codice Disciplinare o dei regolamenti;
  3. svolgimento di attività e adozione di iniziative in contrasto con gli indirizzi politici approvati dagli Organi dell'associazione.
Nei casi più gravi il Consiglio Direttivo può disporre la revoca del Coordinatore Regionale o Estero e lo scioglimento degli Organi dell'articolazione territoriale.
I provvedimenti previsti dal presente articolo sono preceduti da atto di contestazione scritto, trasmesso all'organo rappresentativo dell'articolazione territoriale, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni, e sono adottati con deliberazione motivata. Contro di essi è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia entro trenta giorni.
Il commissario provvede al rinnovo degli Organi dell'articolazione territoriale entro il termine della sospensione.
18.9
ORA! riserva almeno il 10% di tutti i suoi proventi, fatte salve le donazioni di scopo, ai Collegi Locali. Le risorse sono ripartite in proporzione al numero degli iscritti di ciascun Collegio Locale alla data del 31 dicembre precedente. Le modalità di assegnazione e l'eventuale attribuzione di risorse ulteriori sono stabilite con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19

(Patrimonio)

19.1
ORA! può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della sua attività, da fonti diverse, quali: quote di iscrizione, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e da altre fonti conformi alla legge.
19.2
Il patrimonio dell'associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, politiche e di utilità sociale sottese ai suoi scopi.
19.3
L'associazione non ha scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, a favore di iscritti, componenti degli Organi o terzi, salvo che la destinazione sia imposta dalla legge.

Articolo 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

20.1
In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni secondo quanto verrà disposto dall'Assemblea.
20.2
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra gli iscritti all'associazione.

Articolo 21

(Disposizioni transitorie)

21.1
La quota di iscrizione per l’anno 2025 è la medesima dell’anno 2024 ed è pari a € 30,00 (trenta virgola zero zero). Chi risultava iscritto al 31 dicembre 2024 si considera iscritto per tutto il 2025, senza necessità di versare nuovamente la quota associativa.
21.2
Il Regolamento Congressuale per il Congresso 2025, da celebrarsi indicativamente il 20 settembre 2025, è il Regolamento Congressuale approvato dal Consiglio Direttivo in data 30 aprile 2025 (All. 5 - “Regolamento Congresso 2025”), come modificato il Comitato Congresso.
21.3
In deroga espressa al Regolamento Congresso 2025, l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene in base un sistema di approval voting noto come “Meek-STV” mediante l’espressione di voto su una piattaforma elettronica che consente di attribuire un valore diverso a ciascuna delle preferenze espresse. Ciascun componente dell’Assemblea può esprimere tanti voti quanti sono i candidati e attribuire un valore diverso (una classifica) a ciascuna delle preferenze espresse.
21.4
L’attività precedentemente svolta in vista del Congresso 2025, inclusa l’adozione del Regolamento Congresso 2025 e dei risultati elettorali già determinati in base ad esso, è ratificata dall’Assemblea.
21.5
Per il Congresso 2025 la Commissione Congresso è quella nominata con il Regolamento Congresso 2025. La Commissione Congresso sovrintende alle procedure congressuali, fatta salva l’autorità ultima del Consiglio Direttivo ad interim.
21.6
Gli iscritti al 18 maggio 2025 avranno diritto di elettorato attivo e passivo relativamente al Congresso 2025.
21.7
Coloro che si iscrivono all’associazione a partire dal 19 maggio 2025 non avranno diritto di elettorato attivo e passivo nel 2025 ma saranno considerati iscritti anche per l’intero 2026 (con diritto di elettorato attivo e passivo a partire dal 1° gennaio 2026).
21.8
Gli Organi dell’associazione incaricati o eletti sotto la vigenza dello Statuto entrato in vigore il 10 agosto 2025 restano in carica fino alla nomina dei successori ai sensi del presente Statuto. Il Responsabile Programma ad interim, il Responsabile Rapporti con il Territorio ad interim e il Responsabile Rapporti Circoscrizioni Estere ad interim decadono alla data di entrata in vigore del presente Statuto. Le loro funzioni sono assorbite dalla Segreteria e dal Consiglio Direttivo.

Allegato 1

Simbolo

Allegato 2

(Fondamenta)

1
Innovazione e concorrenza, per crescere
Concorrenza e innovazione sono indispensabili per la crescita della produttività, senza di esse è impossibile uscire da decenni di stagnazione e arretratezza tecnologica. Per ristabilire la concorrenza che crea innovazione abbiamo bisogno di radicali riforme che generino incentivi a innovare, non bonus, rendite e sussidi. Per riformare servono competenza e pragmatismo in luogo della retorica, della demagogia e dell’immobilismo degli ultimi 40 anni. Obiettivi chiave sono:
  1. semplificare l’avviamento e la gestione d’impresa;
  2. una fiscalità competitiva con il resto del mondo;
  3. contrattazione decentrata a livello aziendale;
  4. un sistema finanziario aperto e dinamico;
  5. una giustizia civile efficiente ed infine, ultimo ma non meno importante;
  6. un settore universitario e della ricerca allacciato al sistema delle imprese.
2
Prima giovani e futuro
La nostra priorità politica sono i giovani, per invertire la fuga verso l’estero e disinnescare la rassegnazione di chi resta. Sono le persone con meno di 40 anni a pagare il prezzo più alto di decisioni prese – in passato ed ancora oggi – da chi non ne subirà le conseguenze. Vogliamo offrire opportunità reali di lungo periodo, creare le condizioni per salari adeguati a costruire il proprio futuro in Italia, non bonus occasionali e regole che premiano l’anzianità. Un paese dove i giovani scappano o rinunciano è destinato al collasso. Scommettere sui giovani è una necessità.
3
Istruzione efficace e merito
Vogliamo trasformare scuola e università, disegnate per un mondo che non esiste più, per permettere a ragazzi e ragazze di realizzarsi e contribuire al futuro dell’Italia. Invece di nostalgie anacronistiche e dannose, promuoviamo riforme ispirate dai migliori modelli internazionali, coerenti con il contesto tecnologico e con la realtà lavorativa, basate sul merito e sulla valorizzazione del talento sia per gli studenti che per i docenti. Un’istruzione pubblica rinnovata crea cittadini liberi, consapevoli e produttivi, oltre ad una società più equa.
4
Sicurezza e rispetto delle regole
Crediamo che la sicurezza sia uno dei fondamenti del vivere comune. Vogliamo che la legge valga per tutti e ovunque affinché la sicurezza sia un diritto effettivo, anche per le donne. Ci opponiamo con fermezza a ogni genere di violenza, illegalità e criminalità. Come pure ad ogni limitazione ingiustificata dei diritti dei cittadini. Un Paese dove sicurezza e libertà si rafforzano a vicenda attrae talenti e investimenti.
5
Immigrazione regolata e integrata
Vogliamo attrarre migranti validi e capaci dal resto del mondo, per favorire crescita sociale ed economica. Per invertire il declino demografico e sostenere il sistema pensionistico, vogliamo offrire opportunità e integrazione, subordinate alla reciproca tolleranza e al rispetto delle leggi. Chi si oppone all’immigrazione danneggia la nostra economia. Servono però regole chiare e un modello di immigrazione regolamentata e legale. L’immigrazione produttiva e integrata fa crescere l’Italia.
6
Libertà civili, diritti
Affermiamo la libertà individuale, nel rispetto degli altri, valutando sempre gli effetti sulla collettività. Riconoscendo che la società e la tecnica sono in continua evoluzione, abbracciamo il cambiamento ma esercitiamo un discernimento costante. Le disuguaglianze sociali, economiche e culturali come pure la gestione inefficiente delle risorse sono barriere all’effettiva fruizione di diritti, incluso il diritto alla salute, pur formalmente sanciti. Rispetto delle libertà personali – in ogni campo: politico, religioso, sessuale e di opinione – e reale implementazione dei diritti e dei doveri reciproci sono essenziali per una società dinamica e giusta.
7
Pubblica amministrazione utile
Promuoviamo una pubblica amministrazione efficiente e utile ai cittadini attraverso riforme che comprendono digitalizzazione, innovazione e razionalizzazione delle spese. Vogliamo rivedere i contratti dei funzionari pubblici e le modalità di carriera, introducendo meccanismi per ricompensare chi fa bene il proprio lavoro e licenziare i non meritevoli. La burocrazia inefficiente rallenta lo sviluppo e ostacola la competitività. La pubblica amministrazione deve diventare un motore di sviluppo a servizio dei cittadini e del Paese.
8
Pensioni necessarie e sostenibili
Dobbiamo ridurre la spesa nominale per le pensioni, che aumenta il debito pubblico e pesa sul futuro dei giovani distruggendo lavoro qualificato attraverso il gigantesco carico fiscale e contributivo che essa impone. Il sistema attuale non è sostenibile da almeno due decenni e continua a fare danni immani ogni anno che passa. Chi vuole l’abbassamento dell’età pensionabile prende in giro i giovani. Vogliamo ridurre le pensioni ingiustificate e insostenibili e allineare l’età pensionabile alla sostenibilità economica, per garantire equità ed evitare abusi o privilegi ingiustificati. Una riforma rigorosa libera risorse per proteggere i più deboli e per offrire servizi e sanità effettivamente fruibili.
9
Fiscalità equa ed efficace
Occorre un sistema fiscale più equo e meno gravoso, che preveda una tassazione anche sugli immobili ed elimini le imposizioni inefficaci o dannose per la crescita economica, quali quelle oggi eccessive sul reddito da lavoro e sugli investimenti. Promuoviamo efficienza nella riscossione e rigore nella sanzione di chi evade. Pagare tasse commisurate al proprio reddito è un dovere sociale indispensabile che va fatto rispettare e, al contempo, reso economicamente accettabile.
10
Sostenibilità, anche nucleare
Siamo favorevoli a un’energia sostenibile, in primis quella nucleare. Vogliamo l’abolizione dei sussidi a ogni fonte di energia, inclusi quelli alle c.d. rinnovabili, che distorcono efficienza e competitività. L’opposizione ideologica aumenta la spesa energetica e danneggia l’ambiente. Il modello di elettrificazione forzata delle auto distrugge il tessuto produttivo, a vantaggio dei concorrenti internazionali. L’Italia deve difendere i propri asset industriali e tecnologici attraverso scelte guidate dal pragmatismo economico. Un programma realistico di conversione energetica e dei trasporti è più sostenibile e riduce la dipendenza dell’Italia e dell’Europa da altri paesi.
11
Democrazia e Occidente
Difendiamo i valori e la libertà delle democrazie occidentali contro populismi e autoritarismi. Siamo per la difesa dell’Ucraina e contro l’imperialismo in ogni area di interesse europeo, incluso il Nord Africa e il Medio Oriente. Strumentalizzare politicamente il pacifismo avvantaggia l’aggressore. La tutela della sicurezza, della democrazia e del diritto internazionale sono un dovere non delegabile.
12
Europa integrata e autonoma
Vogliamo un’Europa più forte. Un’Europa integrata, realista, efficiente e federale. Un’Unione capace di decidere con autorevolezza, che faccia gli interessi dei propri cittadini e non si riduca a essere un apparato burocratico. Le derive nazionaliste minacciano l’integrità dell’Unione Europea e indeboliscono i singoli paesi. Vogliamo rafforzare l’Europa, per ridurre la dipendenza da Cina, Russia e Stati Uniti, sostenendo la crescita e la difesa comune.
13
Difesa comune europea e deterrenza nucleare
L’Europa e l’Italia non possono più permettersi di essere un attore passivo sulla scena globale, dipendendo da alleanze esterne per la propria sicurezza. Serve un cambio totale di paradigma, pertanto riteniamo imprescindibile la dotazione di un vero coordinamento degli eserciti nazionali, capace di garantire la sicurezza del continente con una catena di comando unificata, investimenti congiunti in tecnologie militari avanzate e un’integrazione operativa, per garantire la sovranità e la sicurezza del continente.

In un mondo sempre più instabile, è necessario assumerci la responsabilità della nostra sovranità. L’Italia deve contribuire attivamente aumentando la propria spesa in armamenti, dotandosi anche di un sistema di deterrenza nucleare autonomo, in linea con le maggiori potenze europee.
14
Progresso tecnologico per continuare a competere
L’Italia deve porsi l’obiettivo di essere all’avanguardia nei settori tecnologici strategici del futuro. Il rischio di diventare irrilevanti nella competizione globale è concreto: mentre altri paesi investono massicciamente, noi non possiamo rimanere indietro. Servono un piano nazionale di sviluppo tecnologico e un’integrazione più forte con i programmi di investimento europei per sostenere la ricerca applicata.
Dobbiamo creare un sistema di finanziamento della ricerca e sviluppo che attragga investimenti privati e pubblici, premi le aziende più innovative e trasformi la ricerca in crescita industriale.
15
Una sanità pubblica accessibile, moderna e vicina ai cittadini
Vogliamo un Sistema Sanitario Nazionale all’altezza delle sfide attuali e future: equo, efficiente, accessibile, sostenibile e realmente rivolto ai bisogni delle persone. Occorre garantire accesso universale ai servizi essenziali, rivedere la formazione del personale sanitario alla luce dell’evoluzione demografica e riqualificare la medicina territoriale, restituendo centralità al medico di famiglia e alle cure domiciliari. È urgente superare la logica dell’emergenza e programmare una sanità di prossimità, che funzioni davvero.

Digitalizzazione e innovazione devono semplificare strutturalmente l’accesso, migliorare l’efficienza e ridurre le disuguaglianze. Un nuovo modello di finanziamento più razionale è necessario per affrontare il sottofinanziamento cronico del SSN. Il Terzo Settore, trascurato dalle politiche attuali, va integrato strutturalmente nell’assistenza a persone fragili, anziane e non autosufficienti. Una sanità che funziona salva e migliora le vite dei propri cittadini.

Allegato 3

Codice Etico

Art. 1 — Principi

1.1. Gli iscritti a ORA! improntano la propria partecipazione alla vita dell'Associazione ai principi di legalità, integrità, responsabilità, competenza, onestà intellettuale e rispetto reciproco.

1.2. Nell'attività associativa e politica:
  1. mantengono nei rapporti interni ed esterni comportamenti rispettosi della dignità delle persone e incompatibili con intimidazioni o minacce;
  2. rispettano lo Statuto, i regolamenti e le decisioni assunte dagli organi competenti secondo le procedure previste, ferma restando la libertà di discuterle, criticarle e proporne la modifica;
  3. rispettano il principio di non discriminazione e assicurano pari dignità e opportunità di partecipazione nella vita associativa.
1.3. I principi enunciati nel presente articolo orientano l'interpretazione del Codice, ma non costituiscono, isolatamente considerati, autonome fattispecie disciplinari.
Art. 2 — Doveri degli iscritti

2.1. Gli iscritti a ORA! si impegnano a contribuire alla vita dell'Associazione con correttezza e responsabilità.

2.2. In particolare:
  1. forniscono informazioni veritiere sulla propria identità e, quando rilevanti ai fini di incarichi o candidature, sul proprio percorso formativo e professionale, sulle proprie esperienze e sulle qualifiche dichiarate;
  2. non utilizzano il nome, il simbolo, gli strumenti o i canali ufficiali dell'Associazione in modo improprio;
  3. rispettano le risorse economiche, materiali e organizzative dell'Associazione e ne evitano l'uso improprio, personale o non autorizzato;
  4. non realizzano comportamenti fraudolenti, manipolativi o deliberatamente ingannevoli nei confronti degli altri iscritti o degli organi dell'Associazione.
Art. 3 — Doveri di chi ricopre incarichi

3.1. Chi ricopre incarichi negli organi, nelle strutture o nelle articolazioni dell'Associazione è tenuto a osservare obblighi rafforzati di correttezza, trasparenza, indipendenza e responsabilità. In particolare:
  1. svolge l'incarico senza utilizzare la posizione ricoperta per ottenere vantaggi personali o favorire interessi propri o di terzi;
  2. rende note agli organi competenti le situazioni di conflitto di interessi nei casi previsti dal Codice Disciplinare;
  3. utilizza le risorse economiche, materiali, organizzative e informative messe a disposizione dall'Associazione esclusivamente per le finalità connesse all'incarico, secondo criteri di necessità, correttezza e trasparenza;
  4. non accetta, in relazione all'incarico ricoperto, regali, utilità o altri vantaggi idonei a compromettere o a far ragionevolmente dubitare della propria indipendenza. Sono fatti salvi gli omaggi d'uso o di cortesia di modico valore e le utilità normalmente connesse allo svolgimento dell'incarico;
  5. assicura, nei limiti delle proprie competenze, la tracciabilità e la correttezza delle decisioni assunte e delle risorse utilizzate.
3.2. La responsabilità derivante dall'incarico è proporzionata alla natura delle funzioni esercitate, al grado di autonomia decisionale e alla disponibilità di risorse o informazioni connesse al ruolo.
Art. 4 — Libertà e lealtà nella vita associativa

4.1. ORA! riconosce il pluralismo delle opinioni e il confronto aperto come elementi essenziali della propria vita interna.

4.2. Gli iscritti:
  1. possono esprimere liberamente opinioni, critiche e proposte, anche in dissenso rispetto alle decisioni, agli indirizzi politici e ai documenti programmatici dell'Associazione;
  2. rispettano il diritto degli altri iscritti al dissenso e al confronto, evitando intimidazioni, delegittimazioni personali, pressioni indebite o comportamenti diretti a impedire la libera partecipazione alla vita associativa;
  3. rispettano le decisioni legittimamente assunte dagli organi competenti secondo lo Statuto e i regolamenti, ferma restando la facoltà di criticarle e di promuoverne la revisione attraverso gli strumenti previsti;
  4. assicurano correttezza nelle competizioni interne, evitando discriminazioni o vantaggi indebiti nell'accesso alle informazioni, agli strumenti e alle risorse che l'Associazione mette a disposizione dei partecipanti secondo le regole applicabili;
  5. evitano di utilizzare incarichi, funzioni organizzative o accesso privilegiato a informazioni e strumenti dell'Associazione per ostacolare o favorire indebitamente singoli iscritti, candidature o posizioni politiche.
4.3. Il dissenso politico, anche quando espresso pubblicamente, non costituisce di per sé violazione del presente Codice o del Codice Disciplinare. Eventuali responsabilità possono derivare esclusivamente dalle modalità concrete con cui esso è esercitato, quando integrino una specifica violazione dello Statuto, dei regolamenti o del presente Codice.
Art. 5 — Violazioni e attuazione

5.1. Costituiscono violazione del presente Codice esclusivamente i comportamenti contrari a specifici obblighi in esso previsti.

5.2. Nella valutazione della violazione si tiene conto della natura e della gravità del comportamento, del carattere intenzionale o colposo della condotta, delle conseguenze prodotte, dell'eventuale reiterazione e delle responsabilità connesse all'incarico eventualmente ricoperto. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza.

5.3. I principi generali enunciati nel Codice concorrono all'interpretazione degli obblighi specifici, ma non possono costituire, da soli, fondamento per l'applicazione di una sanzione.

5.4. Nessuna sanzione può essere applicata per il solo fatto di aver espresso opinioni, critiche o posizioni politiche difformi da quelle prevalenti o ufficialmente adottate dall'Associazione.

5.5. L'accertamento delle violazioni, il procedimento disciplinare, le garanzie dell'interessato e le sanzioni applicabili sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti dell'Associazione.
Art. 6 — Disposizioni finali

6.1. Il presente Codice si applica a tutti gli iscritti a ORA!. Le disposizioni che prevedono obblighi connessi all'esercizio di incarichi si applicano esclusivamente per la durata degli stessi, salvo gli obblighi che, per loro natura, permangono anche successivamente alla cessazione dell'incarico.

6.2. L'adesione all'Associazione comporta l'impegno a rispettare il presente Codice secondo quanto previsto dallo Statuto.

6.3. Il Codice è interpretato in coerenza con lo Statuto e con i regolamenti dell'Associazione. In caso di contrasto prevalgono le disposizioni statutarie.

6.4. Le modifiche al presente Codice sono approvate secondo le modalità previste dallo Statuto.

Allegato 4

Codice Disciplinare

Art. 1 — Procedimento disciplinare

1.1. Il procedimento disciplinare è avviato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, d'ufficio o su segnalazione motivata di un iscritto. Il Consiglio esercita esclusivamente il potere di impulso e, quando dispone l'avvio, trasmette gli atti al Collegio di Garanzia.

1.2. Le controversie tra iscritti, tra organi o tra iscritti e organi sono promosse direttamente dall'interessato davanti al Collegio di Garanzia.

1.3. Il Collegio di Garanzia archivia quando ritenga manifestamente insussistenti i presupposti per procedere; in caso contrario formula e comunica per iscritto la contestazione.

1.4. L'atto di impulso e la contestazione indicano:
  1. i fatti e le condotte rilevanti;
  2. le disposizioni dello Statuto, del Codice Etico o dei regolamenti che si assumono violate;
  3. gli elementi posti a fondamento della contestazione.
1.5. L'interessato ha diritto di presentare difese entro quindici giorni dalla contestazione, accedere agli atti, produrre memorie e documenti ed essere ascoltato e farsi assistere da un avvocato o da altra persona di propria fiducia.

1.6. Il procedimento si svolge nel rispetto dei principi di imparzialità, tempestività, proporzionalità, contraddittorio e diritto di difesa.

1.7. Esaurita l'istruttoria, il Collegio dispone l'archiviazione oppure applica una delle sanzioni previste dal presente Codice.

1.8. La decisione è scritta e motivata e indica i fatti accertati, le disposizioni violate, le ragioni dell'eventuale rigetto delle difese e la sanzione applicata.

1.9. La sanzione è determinata tenendo conto della natura e gravità della violazione, del carattere intenzionale o colposo della condotta, delle conseguenze, dell'eventuale reiterazione, delle circostanze del fatto, delle responsabilità connesse all'incarico ricoperto e della condotta successiva dell'interessato.

1.10. Salvo quanto previsto per le misure cautelari, la sanzione acquista efficacia alla scadenza del termine per proporre riesame e, in caso di riesame, resta sospesa fino alla decisione definitiva.
Art. 2 — Riesame

2.1. Contro la decisione del Collegio di Garanzia è ammesso riesame, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Collegio di Garanzia nella diversa composizione prevista dall'art. 15.7 dello Statuto.

2.2. L'organo di appello assicura il contraddittorio, l'accesso agli atti e le garanzie previste per il primo grado e decide entro quindici giorni, confermando, modificando o annullando la decisione impugnata. Se il riesame è proposto dal solo interessato, la sanzione non può essere aggravata.

2.3. La decisione di riesame sostituisce quella impugnata ed è definitiva nell'ordinamento interno dell'Associazione. È fatta salva la tutela davanti all'autorità giudiziaria ordinaria competente, nei casi e nei termini previsti dalla legge.
Art. 3 — Misure cautelari

3.1. Quando ricorrano congiuntamente gravi e concreti elementi circa la sussistenza di una violazione e il rischio attuale di un grave pregiudizio per l'Associazione, il Consiglio Direttivo o il Collegio di Garanzia possono adottare, con provvedimento motivato, misure cautelari.

3.2. Le misure possono consistere:
  1. nella sospensione da una o più cariche o incarichi, con sospensione dei relativi poteri, prerogative e accessi;
  2. nella sospensione parziale dall'esercizio di determinati diritti associativi;
  3. nella sospensione totale dall'esercizio dei diritti associativi.
3.3. La sospensione totale dai diritti associativi comporta di diritto la sospensione da ogni carica o incarico. La sospensione da cariche o incarichi non comporta, salvo espressa previsione del provvedimento, la sospensione dei diritti associativi.

3.4. La misura deve essere limitata, quanto a contenuto ed estensione, a quanto strettamente necessario e proporzionato al rischio da prevenire.

3.5. La misura disposta dal Consiglio Direttivo perde efficacia se non è convalidata dal Collegio di Garanzia entro quindici giorni. Il Collegio può in ogni momento disporla, modificarla, sostituirla o revocarla.

3.6. La misura cautelare resta efficace fino alla conclusione del procedimento, salvo revoca o modifica per il venir meno o il mutamento dei presupposti, e non costituisce anticipazione del giudizio sulla responsabilità disciplinare.
Art. 4 — Sanzioni disciplinari

4.1. Le sanzioni sono:
  1. il rimprovero scritto;
  2. la sospensione da una o più cariche o incarichi;
  3. la sospensione parziale dall'esercizio di determinati diritti associativi;
  4. la sospensione totale dall'esercizio dei diritti associativi;
  5. l'esclusione dall'Associazione.
4.2. La sospensione totale dai diritti associativi comporta di diritto la sospensione da ogni carica o incarico. Le altre sospensioni possono essere applicate separatamente o congiuntamente.

4.3. Il provvedimento di sospensione ne determina oggetto, estensione e durata.
Art. 5 — Rimprovero scritto

5.1. Possono comportare il rimprovero scritto:
  1. le violazioni occasionali di disposizioni organizzative o regolamentari di carattere non sostanziale, prive di conseguenze significative per l'Associazione o per altri iscritti;
  2. i comportamenti occasionali di modesta gravità contrari agli obblighi di correttezza previsti dallo Statuto, dal Codice Etico o dai regolamenti.
Art. 6 — Sospensione

6.1. La sospensione può essere applicata, in particolare:
  1. in presenza di un procedimento penale o civile relativo a fatti di particolare gravità che, per natura o modalità della condotta contestata, siano concretamente idonei a incidere in modo significativo sulla credibilità o sul corretto funzionamento dell'Associazione;
  2. in caso di reiterazione, entro dodici mesi dalla comunicazione di un rimprovero scritto divenuto definitivo, di una violazione della medesima natura, quando la nuova condotta presenti gravità tale da giustificare una sanzione superiore.
6.2. Quando la violazione sia specificamente connessa all'esercizio di una carica o di un incarico, è preferita, ove sufficiente, la sospensione dalla relativa carica o incarico rispetto alla sospensione dei diritti associativi.
Art. 7 — Esclusione dall'Associazione

7.1. Candidati e titolari di cariche o incarichi

Per i candidati, nominati o eletti a cariche interne a ORA!, anche non appartenenti a organi statutari, nonché per i candidati inseriti in liste di ORA! o promosse dall'Associazione, possono costituire causa di esclusione:
  1. l'omessa comunicazione al Consiglio Direttivo di situazioni di conflitto di interessi derivanti da ruoli ricoperti o dall'iscrizione ad altri partiti o associazioni politiche;
  2. la violazione delle determinazioni legittimamente adottate dagli organi competenti in relazione a una situazione di conflitto di interessi comunicata;
  3. la candidatura, l'assunzione o il mantenimento di incarichi da parte di soggetti appartenenti ad associazioni vietate dall'art. 18, secondo comma, della Costituzione o ad associazioni che impongano vincoli di segretezza incompatibili con l'incarico ricoperto;
  4. l'omessa comunicazione della precedente appartenenza ad associazioni di cui alla lettera c), quando direttamente rilevante rispetto all'incarico o alla candidatura;
  5. l'omessa comunicazione agli organi competenti dell'esistenza di procedimenti penali o misure di prevenzione direttamente rilevanti rispetto all'incarico o alla candidatura;
  6. il conferimento o il favoreggiamento del conferimento di incarichi pubblici non elettivi a propri familiari, quando determinato da ragioni estranee al merito e alle procedure applicabili;
  7. l'utilizzo di fondi dell'Associazione per finalità illecite;
  8. il rilascio consapevole di dichiarazioni false relative a titoli di studio, esperienze professionali o incarichi, quando rilevanti ai fini della candidatura o concretamente idonee a incidere in modo significativo sulla formazione del consenso;
  9. l'appropriazione, la distrazione o l'utilizzo personale non autorizzato di denaro, beni o altre risorse dell'Associazione, quando la condotta sia intenzionale e di particolare gravità;
  10. la reiterazione di una violazione già definitivamente sanzionata, quando la nuova condotta sia della medesima natura e, per gravità o sistematicità, renda incompatibile la permanenza nell'Associazione.
7.2. Tutti gli iscritti

Per tutti gli iscritti possono costituire causa di esclusione:
  1. la condanna definitiva per reati o illeciti civili di particolare gravità quando, per natura o modalità della condotta, il fatto sia concretamente incompatibile con la permanenza nell'Associazione;
  2. l'acquisto di più di tre tessere mediante il medesimo metodo di pagamento intestato allo stesso soggetto, quando diretto ad alterare o eludere le regole dell'iscrizione;
  3. il ricevimento, direttamente o attraverso imprese o società partecipate, di denaro o altre utilità provenienti da governi stranieri non democratici o da enti o istituzioni ad essi direttamente collegati, quando connessi all'attività politica o associativa;
  4. minacce, molestie, discriminazioni oppure insulti o offese sistematici o di particolare gravità, anche quando abbiano carattere razzista, sessista, omofobo o siano comunque gravemente lesivi della dignità della persona.
Art. 8 — Proporzionalità

8.1. L'esclusione è applicata soltanto quando, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 1.9, risultino inadeguate le sanzioni meno afflittive.

8.2. Quando la violazione sia connessa a una specifica carica, incarico, funzione o diritto associativo, la sanzione incide, ove possibile, prioritariamente sulla posizione rispetto alla quale la violazione è stata commessa.

8.3. Nessuna fattispecie prevista dal presente Codice comporta automaticamente una determinata sanzione, salvo espressa previsione dello Statuto.

Articolo 22

(Disposizioni transitorie e attuative e interpretative)
22.1
La quota di iscrizione per l'anno 2026 è pari a € 30,00 (trenta virgola zero zero).
22.2
Il presente Statuto e i suoi allegati entrano in vigore dalla data della sua approvazione. Gli Organi in carica a tale data restano in carica fino all'esito del nuovo congresso.
Il Collegio di Garanzia sarà integrato dei componenti mancanti eletti secondo le modalità previste dal nuovo statuto.
Ogni modifica del presente Statuto è adottata nella forma dell'atto pubblico ed è trasmessa alla Commissione di garanzia ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.

Il tuo contributo fa la differenza!

Siamo un partito piccolo e indipendente: ogni donazione ci aiuta concretamente a organizzare iniziative, far conoscere le nostre idee, rafforzare i gruppi territoriali e portare il nostro programma a più persone.

Scopri le novità, le iniziative e le nostre proposte politiche

Registrati alla newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti e i contenuti